SAGRE & MANIFESTAZIONI
SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO
(senza scopo di lucro)
In applicazione dell’art. 19 della Legge 241/1990 s.m.e.i., è obbligatorio presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Tale S.C.I.A., predisposta dai competenti uffici comunali, dovrà essere presentata tassativamente almeno 15 giorni prima della data fissata.
Documentazione
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- SCIA Sanitaria per i locali e/o per le strutture presentata ai sensi del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 31 del 21-04-2008
(obbligo di presentare la SCIA Sanitaria 15 giorni prima della manifestazione)
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SI RICORDA CHE:
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283(ex Libretto Idoneità Sanitaria), e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.92 comma 14)
A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. (Legge 28 dicembre 2001 n.448, art.52 comma 17)
Infine con il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 – Supplemento Ordinario n. 27(convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), in vigore dal 10/02/2012, porta con se molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande – “L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”
Pagina aggiornata al 25 maggio 2012