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Avviso alla cittadinanza
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, l’ufficio comunale di anagrafe e stato civile può rilasciare i certificati soltanto per l’utilizzo nei rapporti fra privati.
Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972), ossia € 14,62 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con enti privati, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 445: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai etc.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non necessita di autenticazione della firma.
Pietrastornina, lì 02/01/2012
Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Nino Grasso)
ORDINANZA n° 28 del 25/11/2009: macellazione suini.
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